Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 902/1940Art. 9
Regio decreto 902/1940

Art. 9 — Sono competenti a rilasciare la dichiarazione di cui al precedente art

ELI /it/regio-decreto/1940/05/02/902/art/9parte di Regio decreto 902/1940
Art. 9. Sono competenti a rilasciare la dichiarazione di cui al precedente art. 8: 1) per i sottufficiali e militari del Regio esercito, il comandante del Corpo o capo del servizio da cui dipendono; 2) per i sottufficiali e militari del Corpo Reale equipaggi marittimi: il comando superiore del C.R.E.M.; 3) per i sottufficiali e militari della Regia aeronautica: a) il comando di squadra, di zona, o l'autorita' corrispondente, se trattasi di sottufficiali e di graduati di truppa in servizio continuativo, ammessi ad un vincolo speciale di ferma superiore ai 30 mesi; b) il comandante del Corpo o di reparto autonomo, quando trattasi di sottufficiali e graduati che non si trovino nelle condizioni di cui alla precedente lettera a) o di militari di truppa; 4) per i sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza: il comandante generale; 5) per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di P. S.: il Ministro per l'interno; 6) per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo di polizia dell'A. I.: a) per i sottufficiali: il comando generale del Corpo; b) per le guardie scelte e guardie: l'ufficiale posto a capo della questura o il comandante della scuola d'addestramento per i rispettivi dipendenti.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 902/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 8 Art. 10 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.