Regio decreto 244/1940
Art. 50 — Art. 2, comma primo, del R. decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 176
Art. 50. (Art. 2, comma primo, del R. decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 176). I Ministeri predetti hanno facolta', mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e trovati, consegnati per l'esposizione, che possano ritenersi utili alla difesa del Paese, e hanno facolta', altresi', di assumere notizie e di chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.
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