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Regio decreto 244/1940

Art. 51 — Art. 2, comma ultimo, e articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 176

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/51parte di Regio decreto 244/1940
Art. 51. (Art. 2, comma ultimo, e articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 176). Il divieto previsto nell'art. 10, comma ultimo, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' direttamente comunicato, dal Ministero che lo impone, alla Presidenza dell'Esposizione. La Presidenza deve conservare gli oggetti, a cui si riferisce il divieto, con vincolo di segreto, sulla loro natura, e dare notizia agli interessati del divieto stesso, con raccomandata postale, diffidandoli circa l'obbligo del segreto. Se il divieto viene comunicato dopo decorsi i termini di venti e di dieci giorni, stabiliti, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma del precedente art. 49, gli oggetti esposti debbono essere ritirati, salva ai Ministeri competenti la facolta' di promuovere l'espropriazione, ma senza imposizione del segreto. Nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, ove il Ministero interessato intenda avvalersi della facolta', ivi considerata, deve darne preventiva comunicazione all'Ufficio centrale dei brevetti nel termine stabilito dal precedente art. 46.

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