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Regio decreto 244/1940

Art. 49 — Art. 1 del R. decreto-legga 29 gennaio 1931, n. 176

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/49parte di Regio decreto 244/1940
Art. 49. (Art. 1 del R. decreto-legga 29 gennaio 1931, n. 176). Gli Enti organizzatori di Esposizioni, da tenersi nel territorio dello Stato, quando sia stata concessa la protezione temporanea, debbono comunicare, in via riservata, ai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, almeno venti giorni prima dell'apertura dell'Esposizione, l'elenco completo e particolareggiato degli oggetti da esporre, riferentisi ad invenzioni industriali non protette da brevetti. Qualora gli oggetti da esporre pervengano agli Enti organizzatori durante o dopo il decorso di tale termine, la comunicazione anzidetta viene data ai Ministeri sopra indicati entro tre giorni dal ricevimento e gli oggetti non potranno essere esposti se non dopo decorsi dieci giorni dalla comunicazione, purche', in ogni caso, non sia intervenuto il divieto di cui all'art. 10, comma ultimo, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

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