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Regio decreto 244/1940

Art. 23 — Art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/23parte di Regio decreto 244/1940
Art. 23. (Art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Gli Uffici provinciali delle corporazioni, entro cinque giorni dal ricevimento delle domande, debbono trasmettere all'Ufficio centrale dei brevetti, in plico postale raccomandato, tutte le domande ricevute, con i relativi documenti, unitamente ad una copia del processo verbale, stesa su carta semplice. La stessa norma vale per ogni altro documento ricevuto dagli anzidetti Uffici provinciali delle corporazioni.

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