Regio decreto 244/1940
Art. 22 — Art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2878
Art. 22. (Art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2878). Il deposito della domanda di brevetto, principale o completivo, non puo' essere ricevuto se alla domanda non siano uniti: a) un esemplare, almeno, della descrizione e dei disegni, quando siano richiamati nella descrizione; b) il documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte, salvo i casi previsti dagli articoli 50 e 51 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127; c) la marca da bollo per il brevetto; d) la procura o la lettera d'incarico, o la dichiarazione di riferimento a procura generale, quando la domanda non sia sottoscritta dal richiedente.
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