Regio decreto 244/1940
Art. 24 — (Art
Art. 24. (Art. 34 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, e art. 3, comma primo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). I verbali pervenuti all'Ufficio centrale dei brevetti dagli Uffici provinciali delle corporazioni, e quelli redatti dallo stesso Ufficio centrale, debbono essere annotati nel registro delle domande di cui all'art. 27 del. R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Il registro deve contenere: 1) l'indicazione dell'Ufficio che ha steso il verbale di deposito; 2) il numero del verbale e la data di deposito della domanda; 3) il cognome, nome, domicilio del richiedente, e del mandatario, se vi sia; 4) il titolo dell'invenzione. L'Ufficio centrale dei brevetti prende poi nota, nello stesso registro, dell'esito della domanda.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 244/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.