Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 244/1940Art. 106
Regio decreto 244/1940

Art. 106 — Sino a quando non siasi diversamente disposto, restano ferme, se non contrastino col R

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/106parte di Regio decreto 244/1940
Art. 106. Sino a quando non siasi diversamente disposto, restano ferme, se non contrastino col R. decreto 29 giugno 1939, numero 1127, o col presente regolamento, le disposizioni del R. decreto 23 ottobre 1884, n. 2730, e del decreto Ministeriale 8 maggio 1914, riguardanti il funzionamento, nei rapporti col pubblico, dell'Ufficio centrale dei brevetti. In attesa del decreto Ministeriale di cui al precedente art. 96, restano ferme, per i diritti di segreteria e per le tariffe dei lavori di copiatura e di riproduzione fotografica, le disposizioni attualmente in vigore.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 244/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 105 Art. 107 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.