Regio decreto 244/1940
Art. 105 — Art. 1 del decreto Ministeriale 31 gennaio 1926
Art. 105. (Art. 1 del decreto Ministeriale 31 gennaio 1926). Sino a quando, col decreto previsto nel precedente art. 35, non siasi diversamente disposto, il prezzo di vendita di ciascuno dei fascicoli stampati, contenenti le descrizioni e i disegni dei brevetti per invenzioni industriali, e' fissato in ragione di lire tre, per ogni fascicolo di non piu' di quattro pagine di descrizione e non piu' di una tavola di disegno. Quando la descrizione occupi piu' di quattro pagine a stampa, ovvero i disegni occupino piu' di una tavola, il prezzo di lire tre e' aumentato in ragione di centesimi trenta, per ogni altra pagina, o frazione di pagina, ed analogamente per ogni altra tavola o frazione di tavola. Si potranno concordare prezzi piu' bassi, caso per caso, con riduzioni contenute, comunque, entro il limite massimo del venti per cento, quando si tratti di abbonamenti a speciali raccolte dei fascicoli suddetti, o di acquisti per un numero rilevante di copie del medesimo o di differenti fascicoli.
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