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Regio decreto 244/1940

Art. 107 — Dalla data stabilita nell'art

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/107parte di Regio decreto 244/1940
Art. 107. Dalla data stabilita nell'art. 2 del decreto di approvazione del presente regolamento, restano abrogate, quanto ai loro effetti in materia di brevetti per invenzioni industriali, i decreti di cui appresso: 1) il R. decreto 19 aprile 1906, n. 204, portante disposizioni per l'applicazione della legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e dei disegni di fabbrica che figurano nelle Esposizioni; 2) il R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali; 3) il decreto Ministeriale 21 ottobre 1921, che stabilisce le norme sui documenti che debbono depositare i richiedenti stranieri di privative industriali e di trascrizione di marchi di fabbrica, onde far riconoscere i loro diritti per il precedente deposito fatto all'estero; 4) il R. decreto 3 agosto 1925, n. 1491, portante l'approvazione delle norme di attuazione del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, sui brevetti industriali che interessano la difesa nazionale; 5) il decreto Ministeriale 31 gennaio 1926, sulla vendita dei fascicoli stampati per le descrizioni e i disegni dei brevetti industriali. E' altresi' abrogato, dalla data e quanto agli effetti anzidetti, il R. decreto 30 gennaio 1921, n. 120, che estende alla Tripolitania e alla Cirenaica le disposizioni vigenti nel Regno circa la protezione della proprieta' industriale, letteraria ed artistica. Inoltre, resta abrogata, dalla data anzidetta, ogni altra disposizione che sia contraria al presente Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia Il Ministro per le corporazioni Ricci

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