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Regio decreto 1127/1939

Art. 9 — Art

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/9parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 9. Art. 11. del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e art. 2, comma ultimo, della legge 16 luglio 1905, n. 423). La protezione temporanea fa risalire la priorita' del brevetto, a favore dell'inventore o del suo avente causa, al giorno della consegna dell'oggetto per l'esposizione ed ha effetto sempre quando la domanda di brevetto sia depositata entro dodici mesi dalla data della consegna ed in ogni caso non oltre dodici mesi dall'apertura dell'Esposizione. Nel caso di Esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi e' stabilito un termine piu' breve, la domanda di brevetto deve essere depositata entro questo termine. Tra piu' invenzioni riguardanti identici oggetti consegnati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorita' spetta all'invenzione per la quale e' stata depositata prima la domanda di brevetto. Le date anzidette debbono essere indicate dall'interessato e menzionate nel registro di cui all'art. 37 e nel brevetto, previa la loro verifica da parte dell'Ufficio centrale dei brevetti.

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