Regio decreto 1127/1939
Art. 9 — Art
Art. 9. Art. 11. del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e art. 2, comma ultimo, della legge 16 luglio 1905, n. 423). La protezione temporanea fa risalire la priorita' del brevetto, a favore dell'inventore o del suo avente causa, al giorno della consegna dell'oggetto per l'esposizione ed ha effetto sempre quando la domanda di brevetto sia depositata entro dodici mesi dalla data della consegna ed in ogni caso non oltre dodici mesi dall'apertura dell'Esposizione. Nel caso di Esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi e' stabilito un termine piu' breve, la domanda di brevetto deve essere depositata entro questo termine. Tra piu' invenzioni riguardanti identici oggetti consegnati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorita' spetta all'invenzione per la quale e' stata depositata prima la domanda di brevetto. Le date anzidette debbono essere indicate dall'interessato e menzionate nel registro di cui all'art. 37 e nel brevetto, previa la loro verifica da parte dell'Ufficio centrale dei brevetti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 9.
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 6, comma 1) l'abrogazione dell'art. 9.
Modifica · 1
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 81, comma 2) la modifica dell'art. 9.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1127/1939 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.