Regio decreto 1127/1939
Art. 8 — Art. 10 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 8. (Art. 10 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Entro i limiti ed alle condizioni indicati negli articoli seguenti, puo' essere accordata, mediante decreto del Ministro per le corporazioni, una protezione temporanea alle nuove invenzioni industriali che figurano in Esposizioni, nazionali od internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato, o in uno Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 6, comma 1) l'abrogazione dell'art. 8.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1127/1939 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.