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Regio decreto 1127/1939

Art. 10 — Art. 12 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/10parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 10. (Art. 12 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). E' fatto obbligo agli Enti, che organizzano in Italia le Esposizioni contemplate nell'art. 8, di comunicare tempestivamente ai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica l'elenco completo degli oggetti da esporre che si riferiscono ad invenzioni industriali non protette da brevetti. I Ministeri anzidetti hanno facolta' di vietare l'esposizione al pubblico degli oggetti riferentesi ad invenzioni industriali che riconoscano utili alla difesa militare del Paese, salva, in ogni caso, la facolta' di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dall'invenzione, ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute in questo decreto.

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