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HomeNormeRegio decreto 1127/1939Art. 7
Regio decreto 1127/1939

Art. 7 — Art. 5 del decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/7parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 7. (Art. 5 del decreto 13 settembre 1934, n. 1602). I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili. Il diritto di esserne riconosciuto autore puo' essere fatto valere, dopo la morte dell'autore, dalla persona che egli abbia designato a tale effetto; quando tale designazione manchi, o dopo la morte del designato, il diritto anzidetto puo' esser fatto valere dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

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