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Regio decreto 1127/1939

Art. 67 — Art. 101 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/67parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 67. (Art. 101 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). La trascrizione e' soggetta al pagamento della tassa prescritta. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico, ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata. Quando l'autenticazione non sia possibile, e' in facolta' dell'Ufficio centrale dei brevetti di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata. L'Ufficio, esaminata la regolarita' formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda. Contro il rifiuto dell'Ufficio, il richiedente puo' ricorrere, entro trenta giorni, alla Commissione dei ricorsi, che provvede con sua sentenza motivata, sentito il richiedente, o un suo incaricato, e tenute presenti le eventuali osservazioni scritte. L'ordine delle trascrizioni e' determinato dall'ordine di presentazione delle domande. Le omissioni o le inesattezze, che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere, o sul brevetto, a cui l'atto si riferisce, non nuociono alla validita' della trascrizione.

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