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Regio decreto 1127/1939

Art. 68 — Art. 102 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/68parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 68. (Art. 102 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Gli atti e le sentenze di cui al precedente art. 66, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati ai numeri 4 e 9, finche' non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul brevetto. Nel concorso di piu' acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, e' preferito chi ha prima trascritto il suo titolo di acquisto. La trascrizione del verbale di pignoramento, finche' dura l'efficacia di questo, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti; gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purche' avvenga entro tre mesi dalla data dell'aggiudicazione stessa. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta, legittima successione, e le sentenze relative, sono trascritti solo per stabilire la continuita' dei trasferimenti.

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