Regio decreto 1127/1939
Art. 66 — Art. 100 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 66. (Art. 100 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio centrale dei brevetti: 1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono, in tutto o in parte, diritti su brevetti nazionali per invenzioni industriali; 2) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento, per non meno di tre anni, o diritti di garanzia, costituiti ai sensi del successivo art. 69, concernenti i brevetti anzidetti; 3) gli atti di divisione, di societa', di transazione, di rinunzia, relativi ai diritti enunciati nei due numeri precedenti; 4) il verbale di pignoramento; 5) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata; 6) il verbale di sospensione della vendita di parte dei brevetti pignorati per essere restituita al debitore a norma del Codice di procedura civile; 7) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita'; 8) le sentenze che dichiarano la esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri 1), 2) e 3), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullita', l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale; 9) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 30, comma 1) la modifica dell'art. 66, comma 1, numero 2) e l'introduzione del numero 10) all'art. 66, comma 1.
Inserisce · 1
- L. 60/02 — Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni induautoritativoha disposto (con l'art. 7, comma 2) l'introduzione del numero 11 all'art. 66, comma 1.
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