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Regio decreto 1127/1939

Art. 57 — Art. 55, comma terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/57parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 57. (Art. 55, comma terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il titolare del brevetto, ove possa provare di aver tempestivamente effettuato il pagamento, puo' chiedere, con ricorso alla Commissione dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino, l'annullamento dell'anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione. La Commissione procede udita la parte interessata, o i suoi incaricati, e tenute presenti le loro eventuali osservazioni scritte. Tanto della presentazione del ricorso, quanto del dispositivo della sentenza deve essere presa nota nel Registro dei brevetti e pubblicata notizia nel Bollettino.

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