Regio decreto 1127/1939
Art. 56 — Art
Art. 56. Art. 55, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Trascorso il mese di scadenza della tassa annuale e trascorsi altresi' inutilmente i successivi sei mesi di cui all'art. 47, e comunque scaduto il termine utile per il pagamento della tassa, l'Ufficio centrale dei brevetti notifica all'interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato, nel termine prescritto, il pagamento della tassa dovuta. L'Ufficio, dopo trenta giorni dalla comunicazione anzidetta, da' atto nel Registro dei brevetti, con apposita annotazione, dell'avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento della tassa annuale, pubblicando poi nel Bollettino la notizia della decadenza stessa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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