Regio decreto 1127/1939
Art. 58 — Art. 55, comma ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 58. (Art. 55, comma ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Intervenuta la pubblicazione di cui all'art. 56 e trascorsi sei mesi da tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto s'intende decaduto nei confronti di chiunque dal compimento dell'ultimo anno pel quale sia stata pagata utilmente la tassa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1127/1939 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.