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Regio decreto 1127/1939

Art. 55 — Art. 54, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/55parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 55. (Art. 54, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il brevetto decade altresi' nei casi seguenti, oltre che in quelli di cui al successivo art. 78: 1) per mancato pagamento, entro sei mesi dalla scadenza della tassa annuale dovuta, osservate le disposizioni degli articoli seguenti; 2) per la posteriore concessione di altro brevetto per la stessa invenzione industriale, avente effetto da data anteriore, anche in forza del diritto di priorita', accordato ai sensi delle Convenzioni internazionali o ai sensi degli articoli 9 e 17 di questo decreto.

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