Regio decreto 1127/1939
Art. 55 — Art. 54, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 55. (Art. 54, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il brevetto decade altresi' nei casi seguenti, oltre che in quelli di cui al successivo art. 78: 1) per mancato pagamento, entro sei mesi dalla scadenza della tassa annuale dovuta, osservate le disposizioni degli articoli seguenti; 2) per la posteriore concessione di altro brevetto per la stessa invenzione industriale, avente effetto da data anteriore, anche in forza del diritto di priorita', accordato ai sensi delle Convenzioni internazionali o ai sensi degli articoli 9 e 17 di questo decreto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 27, comma 1) la modifica dell'art. 55.
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