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Regio decreto 1127/1939

Art. 51 — Art

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/51parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 51. Art. 44, comma secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). All'inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro per le corporazioni puo' concedere la esenzione dalla tassa di stampa e la sospensione dal pagamento delle tasse annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno, l'inventore, che intenda mantenere in vigore il brevetto, deve pagare, oltre la tassa annuale per il sesto anno, anche quelle arretrate; in caso contrario, il brevetto decade e l'inventore non e' tenuto al pagamento delle tasse degli anni anteriori.

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