Regio decreto 1127/1939
Art. 51 — Art
Art. 51. Art. 44, comma secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). All'inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro per le corporazioni puo' concedere la esenzione dalla tassa di stampa e la sospensione dal pagamento delle tasse annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno, l'inventore, che intenda mantenere in vigore il brevetto, deve pagare, oltre la tassa annuale per il sesto anno, anche quelle arretrate; in caso contrario, il brevetto decade e l'inventore non e' tenuto al pagamento delle tasse degli anni anteriori.
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Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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