Regio decreto 1127/1939
Art. 50 — Art. 44, comma primo del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 50. (Art. 44, comma primo del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). E' in facolta' del Ministro per le corporazioni, sentita la Commissione dei ricorsi, di consentire l'esenzione dal pagamento delle tasse annuali e di quella di stampa, a favore dell'inventore che, nella domanda, o comunque con comunicazione che pervenga all'Ufficio centrale anteriormente alla concessione del brevetto, abbia dichiarato di accordare il libero godimento dell'invenzione, ai cittadini e sudditi italiani. Consentita l'esenzione, questa dichiarazione viene annotata nel Registro dei brevetti e nel brevetto e gli effetti di essa diventano definitivi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 24, comma 1) la modifica dell'art. 50.
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