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Regio decreto 1127/1939

Art. 52 — Art

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/52parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 52. Art. 45, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese. Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano in una Esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura della medesima, purche' siano stati esposti almeno per dieci giorni o, in caso di Esposizione di piu' breve durata, per tutto il periodo di essa.

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