Regio decreto 1127/1939
Art. 49 — Art
Art. 49. Art. 35, comma secondo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Se, per evidente errore, o per altri scusabili motivi, una tassa annuale venga pagata incompletamente, o comunque irregolarmente, l'Ufficio centrale dei brevetti, su istanza dell'interessato, puo' ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione, anche tardiva, del pagamento. Ove l'Ufficio respinga l'istanza, l'interessato puo' ricorrere alla Commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data della comunicazione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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