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Regio decreto 1127/1939

Art. 40 — Art. 36 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/40parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 40. (Art. 36 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). L'Ufficio centrale dei brevetti comunica ai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronauticaa, l'elenco delle domande ad esso pervenute. Qualora la domanda di brevetto riguardi invenzione utile alla difesa militare del Paese, i Ministeri anzidetti possono prendere visione della descrizione e dei disegni appena eseguito il deposito. Possono anche richiedere il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione. La richiesta di differimento deve essere dall'Ufficio centrale dei brevetti comunicata all'interessato. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda di brevetto, il Ministero competente non avra' inviato all'Ufficio e al richiedente, in quanto questi abbia indicato il proprio domicilio nel Regno, la notizia di voler procedere all'espropriazione in conformita' di questo decreto, si da' seguito alla procedura ordinaria per la concessione del brevetto.

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