Regio decreto 1127/1939
Art. 39 — Art
Art. 39. Art. 33, comma secondo, n. 2, e comma ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). L'inventore, ancorche' non abbia diritto alla concessione del brevetto, entro nove mesi dalla data della concessione, puo' chiedere che il suo nome sia inserito, sostituito od aggiunto nel Registro dei brevetti. In caso di differimento della visione pubblica e della stampa, il detto termine di nove mesi e' prolungato in corrispondenza. L'Ufficio centrale dei brevetti da' comunicazione della richiesta di cui al primo comma alle parti interessate e, ove l'accolga, ne da' notizia nel Bollettino. Le disposizioni degli articoli 35 e 36 valgono anche in quanto applicabili, nei casi di cui ai precedenti comma. Anche nel caso considerato nel presente articolo, resta salvo all'inventore l'esercizio dell'azione giudiziaria.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 21, comma 1) la modifica dell'art. 39.
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