Regio decreto 1127/1939
Art. 41 — Art. 37 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 41. (Art. 37 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e fino allo spirare del termine di cui all'articolo precedente, nonche' durante lo svolgimento dell'espropriazione e posteriormente al relativo decreto ove porti l'obbligo del segreto. L'invenzione deve essere altresi' tenuta segreta nel caso previsto nel secondo comma del precedente art. 10, dopo che sia stata comunicata all'interessato la determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione del segreto. Tuttavia l'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero competente lo consenta. La violazione del segreto e' punita ai termini dell'art. 262 del Codice penale.
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Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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