Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1127/1939Art. 41
Regio decreto 1127/1939

Art. 41 — Art. 37 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/41parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 41. (Art. 37 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e fino allo spirare del termine di cui all'articolo precedente, nonche' durante lo svolgimento dell'espropriazione e posteriormente al relativo decreto ove porti l'obbligo del segreto. L'invenzione deve essere altresi' tenuta segreta nel caso previsto nel secondo comma del precedente art. 10, dopo che sia stata comunicata all'interessato la determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione del segreto. Tuttavia l'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero competente lo consenta. La violazione del segreto e' punita ai termini dell'art. 262 del Codice penale.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1127/1939 · fonte Normattiva ↗

← Art. 40 Art. 42 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.