Regio decreto 1127/1939
Art. 38 — Art
Art. 38. Art. 35, comma ultimo, e art. 32 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). L'Ufficio, pubblica nel Bollettino dei brevetti, di cui al successivo art. 97, la notizia dei brevetti concessi. Trascorsi tre mesi dalla concessione, le descrizioni e i disegni di ciascun brevetto sono posti a disposizione del pubblico e stampati. Nella stampa della descrizione e nella pubblicazione sul Bollettino, verra' inserito il nome dell'inventore ove risulti a norma dell'art. 27 o da sentenza della Commissione dei ricorsi. Ad istanza dell'interessato, la visione pubblica e la stampa della descrizione e dei disegni possono essere differite, pero' per non piu' di sei mesi dalla data della concessione del brevetto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 20, comma 1) la modifica dell'art. 38.
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