Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1127/1939Art. 37
Regio decreto 1127/1939

Art. 37 — Art

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/37parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 37. Art. 35, comma primo, e art. 34, comma ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Qualora, compiuto l'esame, si riscontri che la domanda di brevetto debba essere accolta, oppure, qualora sia intervenuta in tal senso una sentenza della Commissione dei ricorsi, l'Ufficio redige apposito atto nel Registro dei brevetti per invenzioni industriali e concede, a chi di ragione, nello stesso tempo e con la stessa data, il relativo brevetto. La concessione del brevetto non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validita' di esso e i diritti derivanti dall'invenzione.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1127/1939 · fonte Normattiva ↗

← Art. 36 Art. 38 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.