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Regio decreto 1127/1939

Art. 36 — Art

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/36parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 36. Art. 34, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Sui ricorsi decide la Commissione di cui al successivo articolo 71, la quale procede udite le parti interessate, o i loro incaricati o mandatari, e tenute presenti le loro osservazioni scritte. Il ricorso ai sensi del secondo comma del precedente articolo non sospende la concessione del brevetto, salva la successiva inserzione nel Registro dei brevetti del nome dell'inventore.

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