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Regio decreto 1127/1939

Art. 35 — Art. 31 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/35parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 35. (Art. 31 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il provvedimento col quale l'Ufficio centrale dei brevetti respinge la domanda, o comunque non l'accoglie integralmente, deve essere comunicato al richiedente, il quale ha facolta' di presentare ricorso entro trenta giorni dalla data della comunicazione. Entro lo stesso termine, puo' ricorrere l'inventore, al quale l'Ufficio abbia respinto la richiesta di inserire il suo nome nel Registro dei brevetti e nel brevetto.

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