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Regio decreto 1127/1939

Art. 27 — Art

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/27parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 27. Art. 25, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). La domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale deve essere fatta da chi dichiari di essere l'inventore o dal suo avente causa, oppure da chi abbia depositato una domanda all'estero o dal suo avente causa. Puo' altresi' chiedere la concessione del brevetto chi dichiari di avervi diritto, ai sensi del precedente art. 23, o il suo avente causa; in tal caso l'inventore, che non sia stato designato da chi ha fatto la domanda, ha diritto di chiedere che il suo nome liguri nel Registro dei brevetti e nel brevetto. L'Ufficio centrale dei brevetti annotera' le domande in apposito Registro.

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