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Regio decreto 1127/1939

Art. 26 — Art. 24 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/26parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 26. (Art. 24 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Agli effetti degli articoli precedenti, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego, l'invenzione industriale per la quale sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'Amministrazione pubblica, nel cui campo di attivita' l'invenzione stessa rientra.

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