Regio decreto 1127/1939
Art. 28 — Art
Art. 28. Art. 25, comma terzo e quarto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Alla domanda debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza. L'invenzione deve essere descritta in modo che ogni persona esperta possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto. In caso di rivendicazione di priorita', derivante dal deposito di una domanda all'estero, ovvero dalla presentazione in una Esposizione o dalla pubblicazione di una nota o memoria scientifica, il richiedente fornira' all'Ufficio centrale dei brevetti i documenti e le notizie comprovanti l'esistenza della priorita'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 16, comma 1) la modifica dell'art. 28.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1127/1939 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.