Regio decreto 1127/1939
Art. 14 — Art
Art. 14. Art. 16, comma primo e terzo del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Non possono costituire oggetto di brevetto i medicamenti di qualsiasi genere, ne' i processi per la loro produzione. L'Ufficio centrale dei brevetti ha facolta' di chiedere l'avviso del Consiglio superiore di sanita' sulla natura dei prodotti, per stabilire se ad essi sia da attribuire il carattere di medicamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 14.
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