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Regio decreto 1127/1939

Art. 14 — Art

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/14parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 14. Art. 16, comma primo e terzo del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Non possono costituire oggetto di brevetto i medicamenti di qualsiasi genere, ne' i processi per la loro produzione. L'Ufficio centrale dei brevetti ha facolta' di chiedere l'avviso del Consiglio superiore di sanita' sulla natura dei prodotti, per stabilire se ad essi sia da attribuire il carattere di medicamento.

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