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Regio decreto 1127/1939

Art. 13 — Art. 4 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/13parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 13. (Art. 4 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni industriali contrarie alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

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