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Regio decreto 1127/1939

Art. 15 — Art. 17 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/15parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 15. (Art. 17 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). E' nuova l'invenzione industriale che prima del deposito della domanda di brevetto non sia stata mai divulgata, nel territorio dello Stato od all'estero, in modo da poter essere attuata.

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