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Regio decreto 1108/1939

Art. 18 — Gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e quelli in congedo richiamati sono dispensati da pa…

ELI /it/regio-decreto/1939/06/22/1108/art/18parte di Regio decreto 1108/1939
Art. 18. Gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e quelli in congedo richiamati sono dispensati da pagamento della tassa di ammissione di L. 100 mentre pagheranno la quota mensile secondo il disposto dell'art. 14, lettera a), siano o no residenti in Roma.

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