Regio decreto 1108/1939
Art. 19 — L'obbligo dell'associazione per i soci di cui all'art
Art. 19. L'obbligo dell'associazione per i soci di cui all'art. 10 dura un anno dalla data di iscrizione a socio. L'obbligo s'intende successivamente rinnovato per un altro anno se non e' comunicata, rinuncia per iscritto almeno un mese prima della scadenza. E' in facolta' del presidente del Circolo di sciogliere il socio dall'obbligo annuale quando questi ne faccia domanda motivata e qualora le ragioni addotte siano tali da giustificare l'eccezionale provvedimento.
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