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Regio decreto 1108/1939

Art. 17 — Tutti gli ufficiali non in s.p.e., residenti fuori Roma, di passaggio per la capitale, con sosta non superior…

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Art. 17. Tutti gli ufficiali non in s.p.e., residenti fuori Roma, di passaggio per la capitale, con sosta non superiore a quindici giorni, avranno il diritto di frequentare il Circolo. Pero', se la loro permanenza nella Capitale oltrepassera' i quindici giorni e non superera' i tre mesi, dovranno versare la quota di L. 5 mensili senza pagare la tassa di ammissione; superando i tre mesi dovranno farsi soci.

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