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Regio decreto 1108/1939

Art. 16 — I soci di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1939/06/22/1108/art/16parte di Regio decreto 1108/1939
Art. 16. I soci di cui all'art. 10 (ufficiali in congedo) versano le quote mensili, alla tesoreria del Circolo, anticipatamente, non oltre il giorno 5 di ogni mese.

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