Regio decreto 1108/1939
Art. 15 — La tassa e le quote per i soci di cui all'art
Art. 15. La tassa e le quote per i soci di cui all'art. 9 sono versate al Circolo alla fine di ogni mese, direttamente dagli enti the li amministrano, oppure eventualmente da un unico ente designato dal competente Ministero per tutti gli ufficiali di una stessa Forza armata.
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