Regio decreto 1108/1939
Art. 14 — a) Tutti i soci effettivi, di cui all'art
Art. 14. a) Tutti i soci effettivi, di cui all'art. 9, versano la seguente quota mensile: ufficiali inferiori L. 1; ufficiali superiori L. 2; ufficiali generali L. 3. Se residenti in Roma, versano in aggiunta alla quota predetta, la seguente quota mensile: ufficiali inferiori L. 4; ufficiali superiori L. 5; ufficiali generali L. 6. b) I soci effettivi di cui all'art. 10 versano una quota mensile di L. 5, qualunque sia il loro grado.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1108/1939 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.