Regio decreto 1108/1939
Art. 13 — La tassa di ammissione e' di L
Art. 13. La tassa di ammissione e' di L. 100 pagabile in venti rate mensili da L. 5. Per i soci di cui all'art. 10 la tassa di ammissione e' ridotta a L. 50 da versare in dieci rate mensili da L. 5. Sono esenti da detta tassa i soci onorari.
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