Regio decreto 1279/1939
Art. 61 — Le agenzie di prestito su pegno prevedute nel comma terzo dell'art
Art. 61. Le agenzie di prestito su pegno prevedute nel comma terzo dell'art. 32 della legge, per ottenere il rinnovo della licenza, devono produrre, in aggiunta agli altri documenti prescritti, quelli che l'Ispettorato ritiene di stabilire. La relativa domanda, con tutti i documenti, devo essere trasmessa, a cura della competente Autorita' di pubblica sicurezza, all'Ispettorato, per il prescritto parere.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 61.
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