Regio decreto 1279/1939
Art. 62 — L'Ispettorato puo' disporre ispezioni periodiche e straordinarie presso le agenzie di prestito su pegno di cu…
Art. 62. L'Ispettorato puo' disporre ispezioni periodiche e straordinarie presso le agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo precedente, a mezzo di funzionari. Questi hanno facolta' di chiedere la esibizione di tutti i documenti e gli atti che ritengono opportuni per l'esercizio delle loro funzioni. Quando risultano gravi infrazioni alle norme di legge o di regolamento ovvero alle disposizioni emanate dall'Ispettorato, oppure quando le agenzie predette non provvedono a trasmettere le situazioni periodiche o gli altri dati richiesti, l'Ispettorato puo' provocare la immediata revoca della licenza di esercizio, senza pregiudizio delle piu' gravi sanzioni che siano dalle leggi stabilite.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 62.
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