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Regio decreto 1279/1939

Art. 60 — Le aziende di credito diverse da quelle contemplate nei commi primo e secondo dell'art

ELI /it/regio-decreto/1939/05/25/1279/art/60parte di Regio decreto 1279/1939
Art. 60. Le aziende di credito diverse da quelle contemplate nei commi primo e secondo dell'art. 32 della legge, le quali, alla data di entrata in vigore della legge medesima, esercitavano il credito pignoratizio, possono continuare questa loro attivita' con l'autorizzazione dell'Ispettorato o con l'osservanza delle norme che questo ritiene di stabilire. L'autorizzazione deve essere richiesta entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; essa ha durata di un anno o puo' essere rinnovata. Le aziende di credito prevedute nel presente articolo non sono soggette alla disciplina dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.

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