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Regio decreto 1279/1939

Art. 48 — Le aste pubbliche, indette ai sensi dell'art

ELI /it/regio-decreto/1939/05/25/1279/art/48parte di Regio decreto 1279/1939
Art. 48. Le aste pubbliche, indette ai sensi dell'art. 13 della legge, devono essere rese note mediante affissione di avviso nella sede del Monte e nella sala dove si effettuano le aste. L'avviso deve rimanere esposto per almeno cinque giorni consecutivi precedenti l'inizio delle aste e fino al compimento delle aste medesime. Esso deve indicare il luogo, il giorno e le ore delle aste, nonche' l'elenco dei pegni posti in vendita con l'indicazione dei rispettivi numeri di polizza. Il Consiglio di amministrazione del Monte puo' stabilire anche altre forme di pubblicita'. La stessa facolta' e' data all'Ispettorato.

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