Regio decreto 1279/1939
Art. 47 — Agli effetti dell'art
Art. 47. Agli effetti dell'art. 11 della legge, l'Autorita' giudiziaria non puo' ordinare la restituzione delle cose smarrite o rubate o comunque provenienti da un reato, le quali sono costituite in pegno presso un Monte, se il proprietario non fornisce la prova di aver rimborsato al Monte la somma, data a prestito, gli interessi e gli eventuali diritti accessori.
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